Art. 7.

      1. Dopo l'articolo 6 della legge è inserito il seguente:

      «Art. 6-bis. - (Registro delle organizzazioni di volontariato di carattere nazionale). - 1. Ai fini di cui agli articoli 12 e 17, comma 1-bis, è istituito presso la competente direzione generale del Ministero della solidarietà sociale, il registro delle organizzazioni di volontariato di carattere nazionale.
      2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato che, direttamente o attraverso i propri enti coordinati o soci, ovvero le proprie articolazioni territoriali, siano iscritte nei registri di cui all'articolo 6 in almeno sette regioni e siano presenti in almeno venti province.

 

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      3. Con proprio decreto, il Ministro della solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo».